Adelantibus et non dormientibus iura succurrunt
(LA LEGGE AGEVOLA CHI SI DA’ DA FARE E NON.. DORME )
Sintesi Normativa
Il 4 ottobre 2002, il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, emana la “Decisione quadro, relativa alla protezione dell'Ambiente attraverso il diritto penale”;
L'Unione è preoccupata per l’aumento dei reati contro l’Ambiente e per le conseguenze che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati, ove tali reati vengono commessi.
I reati contro l’ambiente costituiscono un grave problema.
Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, emana norme in materia ambientale e procedure per il Danno Ambientale.
L’Ambito di applicazione disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc); nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'Ambiente.
Le finalità, pongono come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzarsi attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'Ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Il riordino, al coordinamento ed all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui al punto precedente.
Vengono posti i principi sulla produzione del diritto ambientale, attraverso la tutela dell'ambiente nonché le regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
La Tutela dell'Ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, dev'essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione, che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio : "chi inquina paga".
Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante, deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione, dev'essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito delle scelte comparative di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi della tutela dell' Ambiente e del patrimonio culturale, debbono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile, deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà, per salvaguardare e migliorare la qualità dell'Ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali dev' essere ricercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l' evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
I principi della normativa di cui si discute, costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la Tutela dell'Ambiente su tutto il territorio nazionale;
Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali, ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
Il principio di sussidiarietà opera anche nei rapporti tra Regioni ed enti locali minori.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
Il concetto del danno ambientale, si riferisce a qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da questa ultima.
Ai sensi della direttiva 2004/35/Ce costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie.
Attuazione del principio di precauzione
In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Ce, in caso di pericoli, anche solo potenziali (mediante analisi o valutazione scientifica obiettiva), per la salute umana e per l'ambiente, dev'essere assicurato un alto livello di protezione.
la realtà è che, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304.
Cosa accade invece
Tutta questa premessa a significare la controversa situazione normativa, che pone sempre la parte pubblica in condizione di “facoltà” mentre la parte sulla parte “lesa”, incombe l’onere per dimostrare sia il danno che l’inquinamento o viceversa.
Potremmo fare anche una lunga esposizione normativa sulla Pianificazione, ma sintetizziamo, giusto per comprendere le variegate dinamiche:
-Ogni Comune pianifica lo sviluppo urbanistico del proprio territorio a mezzo del Piano di Fabbricazione ,ormai ampiamente superato dai Piani RegolatoriGenerali, tuttavia in qualche comune, a distanza di molti decenni, il P.d.f. è ancora in uso, (Torregrotta docet);
La Regione e le Provincie, dovrebbero redigere i rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento, per garantire il preciso ed ordinato e funzionale sviluppo del territorio –
Il PTCP che si riferisce alla pianificazione territoriale provinciale, ha generato attese significative, sia nel campo urbanistico che nelle funzioni di difesa del suolo, oltre alla tutela e valorizzazione del territorio, dei beni culturali etc.
Esso dovrebbe determinare gli indirizzi generali, ivi compresa la localizzazione delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, quindi un ruolo strategico
Poi vi sono altre forme, ad esempio i Piani Integrati Territoriali (P.I.T.) e nella zona che a noi interessa ( da Villafranca a S. Lucia del Mela)vi è il PIT 22 denominato “la Via dell’Argilla” motivando le proprie azioni ad “…un modello di sviluppo organico, in grado di assicurare la più ampia diffusione dell’innovazione in forme replicabili, conferendo unicità e valore aggiunto ad un’area industriale in declino …” in sintesi un processo di sviluppo auto sostenuto nel comprensorio che va da Villafranca a S. Lucia del Mela sostenuto da una programmazione “dal basso”con il coinvolgimento di soggetti privati e pubblici.
I progetti che sono stati inseriti nella graduatoria per ottenere le agevolazioni delle sottomisure del P.O.R. 2000/2006..
Rimane il Piano ASI adottato nel remoto 1996 (Consorzio Per l’area di sviluppo Industriale), che impegna complessivamente 732 ha, con indice di occupazione di 4 addetti per ettaro, (compresa la zona di Messina, Barcellona e San Piero Patti), lo scopo del Piano era l’ inserimento di piccole e medie imprese in aree attrezzate, i fatti sono ben altra cosa.
Dopo questa ricognizione, chi ci legge dovrebbe sentirsi rassicurato, sembra un quadro ben congegnato, ma l’aspetto turistico e le altre forme di sviluppo del territorio, non sono in alcun modo considerate o perlomeno sono lasciate agli aspetti municipali, come fosse un.. sottosistema.
Sembra che Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, non abbia sortito nessun effetto oserei non abbia funzionato, perlomeno nella strategia delle scelte e delle localizzazione delle infrastrutture qualcosa non sia andata, per il verso giusto.
Indubbio è il fatto che, in questa realtà vi sia una significativa capacità vocativa di qualità turistica, come pure è indubbio che non sono state poste in essere, adeguate infrastrutture sia per favorire i movimenti dei flussi turistici, quali idonee strutture per la gestione della permanenza, malgrado l’elevata condizione attrattiva dei luoghi, dei paesaggi, della caratteristiche socio culturali e del patrimonio storico, perché ?
Miopia, incapacità, etc., adesso poco importa individuare i responsabili e le ragioni di tanto scempio ???
Taormina, baluardo turistico di valore internazionale, unica realtà del messinese che gravita per aspetti logisti e funzionali, su infrastrutture che non appartengono alla Provincia di Messina, oggi evidenzia la necessità di strutturare in modo funzionale la sua condizione, ma come?
Le isole Eolie, anch’esse note ma non adeguatamente valorizzate e sfruttate, sono asservite da approdi ed attracchi, difficili, costosi e generici.
Milazzo, che vanta una morfologia particolare con il suo imperioso castello, ha condotto a mio sommesso avviso, una politica poco conciliante con lo sfruttamento turistico, difatti il suo impianto urbanistico è una mera confusione tra città industriale e città turistica, finirà probabilmente, per non essere nessuna delle due.
Il P.I.T. doveva rappresentare il modello dello sviluppo organico, poi risolto con la soluta formula dei generici sostegni agevolati e nulla di interventi infrastrutturali.
Il Piano A.S.I. che prevedeva l’aeroporto (circa sette anni or sono) poi misteriosamente depennato, per far posto ad una centrale di compressione gas (utile solo alla SNAM), non è riuscito ad uscire dalla condizione del localismo;
Il PCTP non si capisce quale linee guida promuove, ed i P.R.G. o P.D.F., ove sussistono, "sintetizzano" un sistema non.. sistema.
Non parliamo delle condizioni ambientali, pieno degrado fisico, ambientale e strutturale, nessuna economia di base, tutti le attività piccola e media industria, fanno ripetitivi ricorsi al sostegno agevolato, la grande industria invece domicilia i sui capitali ,in luoghi diversi e molto lontani, è ciò lo conferma il fatto che non hanno alcun interesse al rispetto ambientale.
Niente principi di sussidiaretà, niente politica per lo sviluppo sostenibile, nessuna valorizzazione del patrimonio storico culturale, piena accoglienza per ulteriori infrastrutture tecnologiche e ampliamento delle attuali industrie pesanti, new governance ? ma chi ci crede ?
Aspettiamo il Federalismo, ma qualcuno disse “ tutto deve cambiare, l’importante è che le cose rimangono come prima “; Vogliamo almeno per una volta pensare alla grande ???
Generiamo un sistema, che sia sistema integrato ed interattivo, anche se poco armonico, ma che abbia caratteristiche funzionali tali da porre le condizioni di un equilibrio tra i vari interessi, stimoliamo la partecipazione per diffondere il più possibile le condizioni di uno sviluppo sostenibile con i principi della sussidiaretà, che non è un’ulteriore forma di assistenza, esso, prima ancora che un principio organizzativo del potere è un principio antropologico che mira ad una concezione globale dell’uomo e della società.
La sintesi cattolica di tale principio contenuta nell’Enciclica Rerum Novarum è : “Come è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che delle minori ed inferiori comunità si può fare (…) perché è l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium) le membra del corpo sociale, non già di distruggerle e di assorbirle.”
Tale principio nell’area amministrativa può essere interpretato quale aiuto (sussidio) del sistema Pubblico al cittadino, in caso cui questo sia impossibilitato ad agire per conto proprio ovvero, la predisposizione di attività amministrative il cui equilibrio e correttezza siano rivolte a rendere un efficiente servizio.
Quali prospettive
We can, si noi possiamo, possiamo ancora porre le condizioni necessarie per riparare tanto dissesto, operare scelte condivise e partecipate studiare le forme della convivenza possibile con un sistema insediato e non armonizzato, ma vi è il fatto che la gente non crede più alle promesse dei politici, allora aggreghiamoci in una sorta di consorzio del risanamento in poche parole cooperiamo.
Basta con le iniziative calate e decise altrove scegliamo noi l’ambiente che vogliamo, lo sviluppo che vogliamo, stabiliamo noi le forme della tutela, del resto la stessa normativa lo dice, allora applichiamo noi la normativa.
Non è un incitamento alla ribellione alle forme istituzionali ma un incitamento a sollecitarle per accogliere le nostre esigenze a fare una vera pianificazione dello sviluppo sostenibile, credeteci... WE CAN .
Milano lì 19 Novembre 2008
T.A.T. MILANO
Arch. Salvatore Crisafulli